IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali  eventi  atmosferici  verificatesi  nei
giorni dal 31 ottobre  al  1°  novembre  2010  nel  territorio  delle
province di Lucca e di Massa - Carrara, e  la  conseguente  ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri del 30  dicembre  2010,  n.
3915, nonche' le note della Regione Toscana del 29  dicembre  2010  e
del 25 gennaio 2011; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3819
del 6 novembre 2009 recante: "Disposizioni urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti  nella  regione
Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria" ; 
  Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26  e  le  note  del  Dipartimento  della  protezione  civile   della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  DPC/ABI/85471  in  data  11
novembre 2010 e DPC/ABI/3137 del 14 gennaio 2011 e  del  24  dicembre
2010 del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
novembre 2004 con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino  e
La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia);
Gigliara Monte (Calabria); Figoi  e  Galano  (Liguria),  Muro  Lucano
(Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria  (Toscana);
Sterpeto ( Lazio) e La Para e Rio Grande (Umbria), nonche' il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo  2010  con  il
quale e' stato da ultimo prorogato, fino  al  28  febbraio  2011,  lo
stato di emergenza  in  argomento,  l'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009,  n.  3736,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  e  la  richiesta  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per  le  infrastrutture,
gli affari generali ed il personale - Direzione generale per le dighe
e le infrastrutture idriche ed elettriche; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22
ottobre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
in ordine alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno  colpito
il territorio della provincia di Campobasso il giorno 24 luglio 2010,
nonche' la nota del Presidente della regione  Molise  del  5  gennaio
2011; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  16
luglio 2010, con il quale e' stato revocato lo stato di emergenza  in
ordine agli eccezionali eventi meteorologici che  hanno  colpito  tra
l'altro la regione Puglia nei  mesi  di  novembre  e  dicembre  2008,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del  16
gennaio 2009, e l'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010 nonche' la nota
della regione Puglia del 22 novembre 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17 dicembre 2010, con  il  quale  e'  stato  prorogato  lo  stato  di
emergenza,  fino  al  31  dicembre  2011,  in  relazione  alla  grave
situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle  aree
minerarie dismesse del Sulcis -  Iglesiente  e  del  Guspinese  della
Regione Autonoma della Sardegna  e  l'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3640  del  15  gennaio  2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni nonche' la nota del  16  dicembre  2010
del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568
del 5 marzo 2007 e successive  modificazioni,  recante:  Disposizioni
per superare definitivamente la situazione di criticita' nel  settore
della gestione dei rifiuti  urbani  e  della  bonifica  dei  siti  di
interesse nazionale nel territorio della regione Puglia e  l'articolo
5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 3885 del 2 luglio 2010,  nonche'  la  nota  del  Presidente  della
regione Puglia del 12 gennaio 2011; 
  Visto l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 3 aprile 2007,  n.  3580,  l'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  7  luglio  2006,  n.  3530  e  l'articolo  24
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  16  gennaio
2008, n. 3642 nonche' la richiesta del 9 novembre 2010 del Presidente
della Regione Autonoma Valle D'Aosta; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3273 del 19 marzo 2003 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
recante: Disposizioni urgenti di protezione civile  per  fronteggiare
l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della  mobilita'
nella localita' di Mestre - Comune di Venezia e n. 3802 del 15 agosto
2009,  recante:  Disposizioni  urgenti  di  protezione   civile   per
fronteggiare l'emergenza determinatasi nel  settore  del  traffico  e
della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio  2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno  colpito  le  regioni
Emilia-Romagna, Liguria e Toscana  nell'ultima  decade  del  mese  di
dicembre  2009  e  nei  primi  giorni  del  mese  di  gennaio   2010,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del  19
febbraio 2010, la richiesta del comune di Ameglia  e  l'intesa  della
Regione Liguria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre  2010,
con il quale e' stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli
eccezionali eventi meteorologici  che  hanno  colpito  il  territorio
della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e  1  novembre  2010,
l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3909  del  4
dicembre 2010 e la nota del Presidente della regione Liguria  del  24
dicembre 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22
dicembre 2010, con il quale e' stato prorogato, fino al  31  dicembre
2011,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  ai   gravi   dissesti
idrogeologici che interessano il territorio del comune di  Marina  di
Lesina  in  provincia  di  Foggia,  l'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3750 del 30 marzo  2009  e  la  nota  della
regione Puglia del 17 gennaio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 gennaio 2010, con il quale e' stato prorogato, fino al 31  gennaio
2011, lo stato di emergenza nel territorio  del  comune  di  Cerzeto,
provincia   di   Cosenza,   interessato   da   gravissimi    dissesti
idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi e l'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3427 del 29 aprile  2005
e successive modificazioni; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3849 del 19 febbraio 2010, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3868 del  21
aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del  4  agosto  2010,
nonche' la nota dell'Assessore all'ambiente  della  regione  Campania
del 17 gennaio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16 aprile 2010 recante la dichiarazione  dello  stato  di  emergenza,
fino al 30 aprile 2011, in relazione alla riattivazione del movimento
franoso nel territorio del  comune  di  Montaguto,  in  provincia  di
Avellino; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  26,   recante:
"Disposizioni urgenti per la cessazione dello  stato  d'emergenza  in
materia di rifiuti nella regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ed alla protezione civile."; 
  Visto in particolare l'articolo 2 del sopra citato decreto-legge n.
195/2009 con  cui  e'  stata  prevista  la  costituzione  dell'Unita'
stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza  rifiuti
in Campania fino al 31 gennaio 2011; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  13
gennaio e 9 marzo 2010 recante la costituzione dell'Unita' stralcio e
dell'Unita' operativa per la chiusura  dell'emergenza  rifiuti  nella
regione Campania; 
  Considerato che le Unita' Operativa e Stralcio, di cui  sopra  sono
composte da n. 135 unita'  di  personale,  di  cui  n.  90  assegnate
all'Unita' Operativa (personale militare e civile) e n. 45  assegnate
all'Unita' Stralcio; 
  Considerato che il 31 gennaio  2011,  ai  sensi  del  sopra  citato
articolo  2,  l'Unita'  stralcio  e  l'Unita'  operativa  cessano  di
funzionare  per  cui  si  rende  necessario  da  un  lato  assicurare
continuita' all'azione amministrativa e  dall'altro  adottare  misure
finalizzate all'efficace perseguimento delle finalita'  indicate  nel
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 
  Ravvisata la necessita' di istituzione una  apposita  Struttura  di
missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni; 
  Considerato che l'istituzione della Struttura di missione  consente
di  realizzare  un  effettivo  risparmio  di  spesa,  connesso   alla
realizzazione della nuovo assetto organizzativo, non inferiore al 70%
del costo complessivo annuo rilevato per  la  gestione  delle  Unita'
soppresse nel corso del 2010; 
  Considerato   inoltre   che   viene   soppresso    l'articolo    20
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904  del
10 novembre 2010 con cui era stata istituita la struttura di missione
per assicurare funzionalita' e celerita' ai processi  decisionali  in
materia di  gestione  delle  attuali  criticita'  inerenti  al  ciclo
integrato dei rifiuti nella regione Campania; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17 dicembre 2010  con  il  quale  e'  stato  prorogato  lo  stato  di
emergenza in relazione ai gravi  eventi  sismici  che  hanno  colpito
parte del territorio della Regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853  del  3
marzo 2010  e  le  note  del  Commissario  delegato-Presidente  della
Regione Umbria del 18 ottobre 2010 e del 25 gennaio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  con  il
quale e' stato  prorogato  lo  stato  di  emergenza  in  ordine  alla
situazione socio-economico ambientale determinatasi nella  laguna  di
Marano - Grado; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del  17
novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n.  3602  del  9  luglio
2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28  dicembre  2007,  n.
3738 del 5 febbraio 2009, n. 3828 del 27 novembre  2009,  nonche'  la
nota del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  del
24 gennaio 2011; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                               Dispone 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Presidente delle Regione  Toscana,  Commissario  delegato  ai
sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3915 del 30 dicembre 2010, e' autorizzato ad applicare le
disposizioni di cui alla predetta richiamata ordinanza anche al  fine
di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nei  giorni  dal
17 al 22 dicembre 2010 sempre che sussista un nesso di causalita' tra
detti eventi e quelli verificatesi nei giorni dal 31  ottobre  al  1°
novembre 2010, nonche' a derogare  all'articolo  191,  comma  3,  del
decreto  legislativo  18   agosto   2000,   n.   267   e   successive
modificazioni.